Problemi condominiali, quali sono e a chi rivolgersi
L’amministratore di condominio ha responsabilità amministrative e penali. Se non le rispetta, è diritto degli inquilini sollevarlo dal suo incarico.
Problemi di condominio, a chi rivolgersi
È possibile rivolgersi all’amministratore di condominio se si riscontrano problemi nella gestione degli spazi comuni o se si verificano infrazioni del regolamento condominiale. L’amministratore non può agire per questioni fra privati. È diritto dei condomini rivolgersi a un Giudice di Pace se constatano violazioni del regolamento. Si possono contattare, tramite un reclamo, le associazioni di consumatori per problemi legati, ad esempio, a spese condominiali smodate o mancati pagamenti delle rate.
Problemi con inquilini del condominio
Possono verificarsi molteplici problemi legati alla convivenza o di natura economica. Come schiamazzi, rumori notturni, trascuratezza degli spazi comuni. Ma anche ritardi nei pagamenti o, peggio, mancati saldi delle rate condominiali.
Problema piccioni in condominio
È un problema igienico molto comune quello dei piccioni, che può causare danni per la salute umana. La situazione può essere gestita dall’amministratore di condominio solo se interessa gli spazi comuni. Qualora fosse un fastidio riguardante i singoli balconi privati, allora non è più di competenza dell’amministratore. Per risolvere la questione, si possono installare dei dissuasori sonori o meccanici.
L’assemblea condominiale
Tra i temi di discussione c’è anche la mancata convocazione delle assemblee. In questi casi è bene sapere che i condomini possono richiederla per discutere di questioni urgenti ed importanti, ad esempio per discutere del riscaldamento. In questi casi è necessario che la richiesta di convocazione venga inoltrata all’amministratore da almeno due condomini e che venga rappresentato almeno un sesto del condominio. L’assemblea condominiale non è solo quella ordinaria, ma può essere convocata anche in via straordinaria. Può essere indetta dall’amministratore o anche dagli inquilini, a patto che la richiesta venga formula da almeno due condomini e che i richiedenti rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Dopo dieci giorni dalla richiesta, i condomini possono procedere con la convocazione. Ogni singolo condominio, inoltre, può convocare l’assemblea, ordinaria o straordinaria, in caso di assenza dell’amministratore.
Per convocare l’assemblea è necessario predisporre un avviso che riporti data, ora e luogo di svolgimento, e ordine del giorno, altrimenti risulta annullabile. Il tutto deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data dell’assemblea via posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa. L’assemblea in seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno solare della prima convocazione.
Durante la pandemia, per evitare assembramenti e limitare i contagi, si è diffuso il ricorso alle assemblee in videoconferenza. È una modalità che può essere applicata con il consegno della maggioranza dei condomini, nel caso non fosse prevista dal regolamento condominiale. In questo caso, il verbale deve essere trasmesso all’amministratore ed ai condomini con le stesse formalità previste per la convocazione.
Problemi con amministratore di condominio, a chi rivolgersi
Se l’amministratore non adempie ai suoi doveri, i condomini hanno il diritto di sollevarlo dal suo ruolo tramite una revoca. In casi gravi, è possibile denunciarlo e richiedere la revoca all’autorità giudiziaria. L’amministratore, in quanto garante del condominio, ha anche delle responsabilità penali come l’obbligo di intervenire in casi di lavori e ristrutturazioni di zone pericolanti del palazzo.